Articolo 696 octies Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere · Titolo I Bis - Principi Generali Del Mutuo Riconoscimento Delle Decisioni E Dei Pr
Modalità di esecuzione
Dispositivo
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.
2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
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