Articolo 243 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Terzo - Prove · Titolo II - Mezzi Di Prova
Rilascio di copie
Dispositivo
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114], [329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo [116] [258] ^(1).
(1) Tale copia deve avere, dunque, fede privilegiata.
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