Articolo 226 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Terzo - Prove · Titolo II - Mezzi Di Prova
Conferimento dell'incarico
Dispositivo
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli [222] e [223], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali» ^(1).
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti ^(2).
(1) Si ricordi che la falsa perizia è reato punito con la reclusione da due a sei anni (art.373).
(2) I quesiti rappresentano i confini dell'incarico peritale, dunque viene riconosciuta la giudice la funzione di delimitare ilthema probandum.
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