Titolo III - Sentenza

Articolo 534 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Settimo - Giudizio · Titolo III - Sentenza

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Dispositivo

1. Nei casi previsti dagli articoli [196] e [197] del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660] 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta ^(1).

(1) Qualora il condannato ridiventi solvibile, la persona civilmente obbligata che abbia adempiuto può esperire, nei suoi confronti l'azione di regresso, al fine di recuperare quanto pagato.

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