Titolo V Bis - Sospensione Del Procedimento Con Messa Alla Prova

Articolo 464 quinquies Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Sesto - Procedimenti Speciali · Titolo V Bis - Sospensione Del Procedimento Con Messa Alla Prova

Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo

^(1)1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova ^(2).

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) In questa fase, a differenza di quanto accade prima che il beneficio venga concesso, non è richiesto il consenso dell'imputato.

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