Libro Secondo - Atti

Titolo V - Notificazioni

148

Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni

149

Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

150

Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

151

Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero

152

Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private

153

Art. 153 - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

154

Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

155

Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

156

Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto

157

Art. 157 - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

158

Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare

159

Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

160

Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità

161

Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

162

Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

163

Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

164

Art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

165

Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso

166

Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

167

Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti

168

Art. 168 - Relazione di notificazione

169

Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero

170

Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta

171

Art. 171 - Nullità delle notificazioni