Titolo VII - Incidente Probatorio

Articolo 395 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Quinto - Indagini Preliminari E Udienza Preliminare · Titolo VII - Incidente Probatorio

Presentazione e notificazione della richiesta

Dispositivo

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo [393] comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria ^(1).

(1) A tale richiesta segue, prima della decisione del giudice, un contraddittorio di tipo cartolare tra le parti ex art.396.

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