Articolo 94 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Primo - Soggetti · Titolo VI - Persona Offesa Dal Reato
Termine per l'intervento
Dispositivo
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo [484].
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