Articolo 594 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Nono - Impugnazioni · Titolo II - Appello
Appello del pubblico ministero
Dispositivo
[1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.]
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