Articolo 685 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Decimo - Esecuzione · Titolo IV - Casellario Giudiziale
Uffici del casellario giudiziale
Dispositivo
[1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.]
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