Titolo II - Esecuzione Dei Provvedimenti Giurisdizionali

Articolo 658 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Decimo - Esecuzione · Titolo II - Esecuzione Dei Provvedimenti Giurisdizionali

Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

Dispositivo

1. ^(1)Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo [215], secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo [665] chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo [679].

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

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