Articolo 608 bis Codice di Procedura Civile
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Terzo - Del Processo Di Esecuzione · Titolo III - Dellesecuzione Per Consegna O Rilascio
Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante
Dispositivo
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue ^(1) se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente ^(2).
(1) Nel caso in cui la parte che ha diritto ad ottenere la consegna o il rilascio rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio questa si estingueope legis. Tale volontà di rinuncia all'esecuzione deve essere inserita in un atto che va notificato all'esecutato e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Anche il procuratore speciale del soggetto che ha diritto alla consegna o al rilascio può compiere tale atto.
(2) La rinuncia di cui alla norma in esame può essere effettuata dopo l'avvio della procedura esecutiva e prima che l'istante o il soggetto da lui designato riceva l'immobile. Pertanto, si può effettuare anche nel corso del primo accesso dell'ufficiale giudiziario, purché venga informato quest'ultimo e l'esecutato se presente. Affinché la rinuncia produca l'effetto estintivo previsto dalla norma, devono essere compiute entrambe le formalità previste dalla norma in esame.
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