Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Articolo 540 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Terzo - Del Processo Di Esecuzione · Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Integrazione del pignoramento

Dispositivo

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita ^(1).

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art.48, I comma, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, I comma, della stessa legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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