Titolo III - Delle Impugnazioni

Articolo 388 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Secondo - Del Processo Di Cognizione · Titolo III - Delle Impugnazioni

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

Dispositivo

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima ^(1). La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

(1) Lanotaa marginedell'originalegarantiscesia alle parti che ai terzila conoscenza del giudicato. Tale annotazionenonha caratterecostitutivo, ma è solo una delle tante prescrizioni del nostro ordinamento finalizzata a darepubblicitàalla cosa giudicata in senso formale [v.324].

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 4315/2020

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020)