Titolo IV - Dei Procedimenti Relativi Allapertura Delle Successioni

Articolo 767 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Quarto - Dei Procedimenti Speciali · Titolo IV - Dei Procedimenti Relativi Allapertura Delle Successioni

Alterazioni nello stato dei sigilli

Dispositivo

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione ^(1), deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice ^(2), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

(1) E' onere del pubblico ufficiale verificare prima della rimozione dei sigilli che i beni sigillati non abbiano subito alterazioni, ovvero che non abbiano subito mutamenti non autorizzati dall'autorità giudiziaria in ordine allo stato di sigillazione. Infatti, nel caso in cui riscontri che i sigilli siano stati alterati o manomessi, dovrà immediatamente darne notizia al giudice e si dovrà poi procedere penalmente ai sensi dell'art. 349 del c.p..

(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

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