Titolo VIII - Del Possesso

Articolo 1151 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VIII - Del Possesso

Pagamento delle indennità

Dispositivo

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità ^(1) previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

(1) Tali indennità si riferiscono esclusivamente ai miglioramenti ed alle addizioni che implicano una miglioria.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 5948/2005

Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 del cod. civ. è la qualità di possessore nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa; pertanto, l'applicazione della stessa disposizione va esclusa nei confronti del mero detentore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5948 del 18 marzo 2005)