Articolo 1107 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VII - Della Comunione
Impugnazione del regolamento
Dispositivo
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziariail regolamento della comunione entro trenta giorni ^(1) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti ^(2) il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con un'unica sentenza sulle opposizioni proposte [1109].
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa ^(3) dai singoli partecipanti.
(1) E' un termine di decadenza, come tale non soggetto ad interruzione (2964).Si è ritenuto che il termine non trovi applicazione nei casi in cui il regolamento pregiudichi i diritti fondamentali di proprietà della minoranza dissenziente: il tal caso, esso sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile.
(2) Il primo comma permette l'impugnazionedel regolamento da parte dei dissenzienti, degli assenti e dei presenti ma astenuti.Trattandosi di ordinaria amministrazione, la legittimazione attiva spetta altresì all'usufruttuariopro quota.
(3) Per aventi causa si intendono, oltre all'acquirente, anche il comodatario ed il conduttore.
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