Articolo 1085 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali
Tempo d'esercizio della servitù
Dispositivo
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno ^(1); per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera ^(2).
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali ^(3).
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere ^(4).
(1) Il periodo che va, cioè, dal 21 marzo (equinozio di primavera) al 23 settembre (equinozio di autunno).
(2) Il periodo che va dal 23 settembre al 21 marzo.
(3) Il giorno e la notte naturali si estendono dall'alba al tramonto e da questo al sorgere del sole.
(4) La disposizione si applica per analogia alle servitù in essere con riferimento ai giorni feriali (lavorativi).
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