Titolo V - Dellusufrutto Delluso E Dellabitazione

Articolo 997 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo V - Dellusufrutto Delluso E Dellabitazione

Impianti, opifici e macchinari

Dispositivo

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva ^(1), l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire ^(2) durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [1004], il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità ^(3).

(1) La disposizione si applica esclusivamentealle macchine comprese in un contesto di natura industriale, viceversa si rientra nell'ambito delle cose deteriorabili.

(2) A seguito della sostituzione, l'usufruttuario diventa proprietario delle cose staccate, mentre quelle nuove sono del proprietario.

(3) L'usufruttuario di un'azienda (v.2561) non deve pregiudicare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti operando tutte le riparazioni necessarie, senza, peraltro, avere diritto ad alcuna indennità.

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