Articolo 969 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo IV - Dellenfiteusi
Ricognizione
Dispositivo
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio [2720].
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente ^(1).
(1) La forma della ricognizione viene, in genere, decisa dal concedente a carico del quale sono i relativi costi.
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