Titolo IV - Dellenfiteusi

Articolo 958 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo IV - Dellenfiteusi

Durata

Dispositivo

L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.

L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957] comma 2] ^(1) ^(2).

(1) Se non è previstoalcun termine, l'enfiteusisi presume perpetua.

(2) Il tempo di venti anni previsto lascia supporre che questo fosse il periodo minimo necessario al fine di permettere all'enfiteuta di eseguire i miglioramenti.

---