Articolo 916 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo II - Della Proprieta
Rimozione degli ingombri
Dispositivo
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini ^(1).
(1) La disposizione riguarda i fondi vicini non necessariamente contigui.Il proprietario del fondo superiore non è responsabile dei danni patiti dal proprietario del fondo inferiore che non si sia avvalso, pur potendolo fare, della facoltà di rimuovere direttamente gli ostacoli.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 12635/1995
La normativa sulle acque, contenuta nella sezione nona, del capo secondo, del libro terzo del codice civile riguarda esclusivamente le acque scorrenti naturalmente (ossia, il cui deflusso non è stato corretto, modificato od alterato ad opera dell'uomo), nonché argini o sponde che devono essere conservati o ricostruiti, o ingombri rimossi in relazione ad acque defluenti naturalmente a cielo aperto, e non trova applicazione quando si tratti di acque canalizzate in strutture di cemento coperte e «tombinate». In tale ultima ipotesi, non essendo consentito al proprietario del fondo inferiore a quello in cui tale canalizzazione è stata effettuata di accedere in quest'ultimo per controllare periodicamente le condizioni di manutenzione del fosso e rimuovere i possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi di vigilanza e controllo sulla regolarità di tale deflusso gravano sul proprietario del fondo superiore, in relazione alla sua qualità di custode di ogni opera e manufatto in esso compresa, o su di esso insistente, suscettibile, per la sua intrinseca natura, o perché siano in essa insorti agenti dannosi (pur se provocati da elementi o fattori provenienti dall'esterno) di cagionare ad altri danno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12635 del 9 dicembre 1995)