Articolo 914 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo II - Della Proprieta
Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Dispositivo
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863], [865].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo [921].
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