Articolo 888 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo II - Della Proprieta
Esonero dal contributo nelle spese
Dispositivo
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo ^(1), senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo [874], senza l'obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
(1) La rinunzia prevista in quest'articolo è diversa da quella di cui all'art.882: essa, infatti, qui comporta la costituzione di un diritto disuperficie; lì, invece, si tratta di un'ipotesi che ha come conseguenza il trasferimento del diritto di proprietà.
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