Titolo III - Della Responsabilita Patrimoniale Delle Cause Di Prelazione E Della C

Articolo 2881 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo III - Della Responsabilita Patrimoniale Delle Cause Di Prelazione E Della C

Nuova iscrizione dell'ipoteca

Dispositivo

Salvo diversa disposizione di legge [1197] comma 3, [1276], [2926] comma 2, [2927] comma 2], se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca [2879], e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data ^(1).

(1) L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che tale disciplina possa essere estesa per analogia anche alle altre cause di estinzione d'ipoteca. Tuttavia, se una volta venuta a mancare la causa di estinzione dell'obbligazione o considerata nulla la rinunzia all'ipoteca stessa, vi è stata esplicita cancellazione della garanzia in questione, è opinione comune che sia necessario innovare l'iscrizione, adottando conseguentemente un nuovo grado d'ordine. Resta sottinteso che se invece non è stata esercitata alcuna cancellazione, l'ipoteca continua tranquillamente a rimanere in vita.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 14337/2000

A norma dell'art. 2881 c.c., l'ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non è estinto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14337 del 2 novembre 2000)