Articolo 2694 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione
Richiamo di altre leggi
Dispositivo
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo ^(1).
(1) Per la trascrizione degli atti non citati dal Titolo del codice civile in esame, l'articolo attribuisce piena efficacia alle disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali.
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