Titolo I - Della Trascrizione

Articolo 2685 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione

Altri atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

^(1)Si devono trascrivere le divisioni [713] e gli altri atti menzionati nell'articolo [2646], la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo [2647], l'accettazione dell'eredità [470], [475], [484] e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo [2684] o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [2644].

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 207 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

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