Articolo 2679 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione
Altri registri da tenersi dal conservatore
Dispositivo
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo [2664], i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge ^(1).
(1) L'articolo è stato così sostituito dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, in relazione ai registri ulteriori rispetto a quello generale (v.2678). Il regime relativo alla tenuta dei registri cosiddetti particolari richiede infatti l'osservanza delle regole dettate dall'art.2664nonostante si tratti di registri complementari, cioè non essenziali alla procedura.
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