Titolo I - Della Trascrizione

Articolo 2672 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione

Leggi speciali

Dispositivo

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [484], [507], [509], [854]; [555], [679] c.p.c.; [88] l. fall.; [156] disp. att. c.p.c., comma 2] ^(1).

(1) La norma è rilevante in relazione alle leggi speciali anteriori e contemporanee al codice che subirebbero un'implicita abrogazione in assenza della clausola di salvezza esplicitata dal presente articolo.

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