Titolo I - Della Trascrizione

Articolo 2645 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione

Trascrizione di atti costitutivi di vincolo

Dispositivo

^(1)Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

(1) Disposizione inserita interamente dal D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012 (cd. Decreto Fiscale), art. 6, comma 5 quaterdecies.

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