Titolo V - Delle Donazioni

Articolo 795 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo V - Delle Donazioni

Divieto di sostituzione

Dispositivo

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà ^(1).

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione ^(2).

(1) Si tratta delle ipotesi di sostituzione ordinaria (v. art.688del c.c.) e di quella fedecommissaria (v. art.692del c.c.).

(2) E' un'ipotesi di nullità parziale, applicazione del principio "utile per inutile non vitiatur".

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