Titolo IV - Della Divisione

Articolo 739 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo IV - Della Divisione

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Dispositivo

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569] c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio ^(1).

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

(1) Laddove però vi sia stata interposizione fittizia, si applicheranno le norme sulla simulazione e il coerede sarà tenuto a conferire la donazione, qualora venga accolta la domanda di simulazione (v. art.1414e ss. del c.c.).

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