Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Articolo 652 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Legato di cosa solo in parte del testatore

Dispositivo

Se al testatore appartiene una parte ^(1) della cosa legata o un diritto sulla medesima ^(2), il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero ^(3), in conformità dell'articolo precedente ^(4).

(1) Ossia di una quota indivisa del bene legato (es. immobile di cui il testatore è comproprietario).

(2) Si tratta di diritti reali quali l'enfiteusi (v. art.957del c.c.), la superficie (v. art.952del c.c.), il diritto di proprietà sul suolo e la nuda proprietà (v. art.550del c.c.). Restano esclusi i diritti di uso e abitazione (v. art.1021del c.c.) e usufrutto (v. art.978del c.c.) che si estinguono con la morte del titolare e quello d'ipoteca.

(3) Non è sufficiente la conoscenza della parziale altruità della cosa, è necessaria una manifestazione di volontà di legare la cosa o il diritto per intero.

(4) Per la parte di proprietà del terzo il legato ha efficacia obbligatoria.

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