Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Articolo 644 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Obblighi e facoltà degli amministratori

Dispositivo

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli ^(1) sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente ^(2).

(1) La norma si applica all'amministratore del lascito sotto condizione sospensiva (v. art.642c.1 del c.c.), non a quello nominato a seguito della mancata prestazione della garanzia richiesta (v. art.641c. 2 del c.c.).

(2) Compito dell'amministratore è procedere con l'inventario (v. art.769del c.p.c.), amministrare i beni dell'eredità, chiedendo l'autorizzazione del tribunale per quelli di straordinaria amministrazione, e rappresentare in giudizio l'eredità.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 1646/1978

L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1646 del 7 aprile 1978)