Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Articolo 539 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Riserva a favore dei figli naturali

Dispositivo

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

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