Articolo 517 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni
Separazione riguardo ai mobili
Dispositivo
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili [812] c.c.] ^(1) si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione [456] c.c.], il quale ordina l'inventario [769] ss. c.p.c.], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi ^(2) ^(3).
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato ^(4).
(1) Vi rientrano anche i crediti, i diritti d'autore e d'inventore (v.Libro V, Titolo IXdel c.c.) e le partecipazione societarie.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Tra cui il trasferimento delpossesso(v. art.1140del c.c.) sul bene separato al creditore separatista.
(4) La separazione non ha effetti retroattivi: sono, quindi, validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti dall'erede anteriormente alla separazione, a prescindere dalla sussistenza in capo all'avente causa dei requisitiexart.1153del c.c..Ai creditori, in tali ipotesi, è consentita la c.d. la surrogazione reale, ossia la possibilità di chiedere la separazione sul prezzo non ancora pagato.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 11849/2018
Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 11849 del 15 maggio 2018)