Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Articolo 496 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Rendimento del conto

Dispositivo

^(1)L'erede ha l'obbligo di rendere conto [263] c.p.c.] della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [2946] ss. c.c., [749] c.p.c., 109, 178 disp. att.] ^(2).

(1) Al termine della procedura di liquidazione, l'erede ha l'obbligo di rendere conto della propria amministrazione, qualora i creditori e i legatari non siano stati pagati per intero.Oggetto del rendiconto sono le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari, i pagamenti effettuati ai creditori e ai legatari, le spese della procedura e le somme spettanti all'erede quale creditore del defunto.

(2) Il termine entro cui procedere al rendiconto, in caso di disaccordo delle parti, viene fissato dal giudice del luogo in cui si è aperta la successione (v. art.456del c.c.). Si segue la procedura di cui all'art.749del c.p.c..

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