Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Articolo 2539 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Rappresentanza nell'assemblea

Dispositivo

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci [2372], [2538].

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge,****dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

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Massime notarili collegate