Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Articolo 2534 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Morte del socio

Dispositivo

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente [2284].

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto ^(1).

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

(1) Vengono disciplinati gli effetti della morte del socio in modo analogo a quanto previsto dall'art.2528, con l'unica differenza relativa alla continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi posseggono i requisiti per la partecipazione alla società; e con una precisazione relativa alla continuazione con pluralità di eredi.

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