Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Articolo 2520 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici

Leggi speciali

Dispositivo

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili ^(1).

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci ^(2).

(1) Le disposizioni delCodice Civilehanno dunque natura sussidiaria rispetto all'applicazione delle leggi speciali.

(2) Viene così mantenuta la natura mutualistica e il connesso trattamento per le cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci, destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione

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