Titolo V - Delle Societa

Articolo 2487 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Revoca dello stato di liquidazione

Dispositivo

La società può in ogni momento revocare ^(1) lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo [2436].

La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo [2445].

(1) La revoca è stata consentita alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo: distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa.La revoca deve essere deliberata dall'assemblea in sede straordinaria e, a tutela dei creditori sociali, la sua efficacia è subordinata al loro consenso o alla mancata opposizione nel termine di due mesi.

---

Massime notarili collegate