Articolo 2397 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Composizione del collegio
Dispositivo
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [2328], n. 10, [2335], n. 4, [2343], [2380], [2488], [2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [2400], [2542] supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
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Massime notarili collegate
S.r.l. - controlli obbligatori - regime di alternatività tra soggetti - necessità della funzione di revisione legale dei conti - sussistenzaSindaco unico e collegio sindacaleControllo sulla gestione durante la liquidazioneDecadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societariaScelta del sistema di amministrazione