Articolo 2381 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
Dispositivo
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione [2388], [2392], [2446] può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega [2405], [2421], n. 6]; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli [2420], [2423], [2443], [2446], [2447], [2501] e [2506].
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 21229/2025
Il dovere di agire informati, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., va rispettato da parte dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, i quali devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario, contribuendo ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività e esercitando una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21229 del 24 luglio 2025)
Cass. civ. n. 32010/2024
In tema di sanzioni amministrative ex art. 144 TUB, l'obbligo di "agire in modo informato", previsto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c., comporta che il consigliere di amministrazione non esecutivo risponda non dell'inadempimento degli specifici doveri gravanti sui titolari della gestione o delle funzioni di controllo, ma dell'inosservanza di quelli che incombono sui componenti del consiglio di amministrazione, anche in base alla normativa secondaria di settore, come quello di approntare strumenti organizzativi valevoli ad assicurare che le informazioni rilevanti raggiungano sempre il consiglio e quello di adoperarsi in concreto per garantire la completezza, veridicità ed efficacia dei sistemi informativi, configurandosi, in caso di violazione, una responsabilità contrattuale verso i soci della banca e di tipo pubblicistico verso l'autorità di vigilanza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32010 del 11 dicembre 2024)
Cass. civ. n. 21087/2024
Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali risponde, anche in caso di mera ripartizione interna dei compiti, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie, ove manchi da parte sua la prova dell'assenza di colpa. Tale principio include la colpevolezza a titolo di 'culpa in eligendo' e 'culpa in vigilando.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 21087 del 29 luglio 2024)
Cass. civ. n. 15054/2024
In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, aveva riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l'esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2024)
Cass. civ. n. 10739/2024
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10739 del 22 aprile 2024)
Cass. civ. n. 4954/2020
In tema di società di capitali, nel silenzio dell'art. 2381 c.c. anche la revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta causa, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti, in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c. che disciplina la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4954 del 25 febbraio 2020)