Articolo 2359 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
Dispositivo
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
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Massime notarili collegate
Clausole statutarie di «change of control» che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socieScissione a favore di societa’ interamente posseduta e rapporto di cambioLegittimità della clausola di esclusione del socio che sia una società legata alla modifica non autorizzata della sua compagine socialeFusioni per incorporazione tra società una delle quali abbia contratto debiti per l’acquisizione di partecipazioni non di controlloAmbito applicativo dell’art. 2501-bis c.c.Controllo notarile nelle fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento