Articolo 2327 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Ammontare minimo del capitale
Dispositivo
La società per azioni deve costituirsi con un capitale ^(1) non inferiore a cinquantamila euro ^(2).
(1) Il capitale della società, pur nel rispetto del minimo di legge, non può mai essere manifestamente insufficiente in relazione all'attività sociale svolta.
(2) L'art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, ha costituito la parola "centoventimila" con la seguente "cinquantamila".
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