Titolo V - Delle Societa

Articolo 2309 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Dispositivo

La deliberazione dei soci o la sentenza [2332], [2450] che nomina i liquidatori [2275] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni ^(1) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188], [2626].

[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe] ^(2).

(1) Comma così modificato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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