Titolo V - Delle Societa

Articolo 2280 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Pagamento dei debiti sociali

Dispositivo

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [2278] ^(1), finché non siano pagati i creditori della società ^(2) o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie ^(3), nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263], [2267], [2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [1299], [2265], [2615].

(1) Il divieto non impedisce tuttavia di restituire ai soci eventuali beni conferiti in godimento alla società, ai sensi di quanto prescritto dall'art.2281.

(2) In sede di liquidazione, pur osservandosi che i liquidatori non sono tenuti al rispetto dellapar condicio creditorum,si è osservato che suddetto principio fornisce un valido criterio cui improntare il pagamento dei creditori, la cui violazione può pertanto essere foriera di responsabilità per i liquidatori.

(3) Le società semplici e quelle in nome collettivo si caratterizzano, salvo patto contrario, per l'illimitata responsabilità di tutti i soci; da ciò discende la legittimazione del liquidatore di chiedere agli stessi le somme necessarie per pagare i crediti sociali qualora le passività superino le attività.

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