Articolo 2252 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Modificazioni del contratto sociale
Dispositivo
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente [2259], [2272] n. 3, [2300].
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 15751/2024
Nel caso di un atto complesso che riguarda una società di persone e contiene sia la cessione del credito da finanziamento soci sia la modifica dei patti sociali con l'intervento (e approvazione) di tutti i soci, tale atto può essere considerato riferibile alla società stessa anche per le convenute modifiche dell'atto costitutivo (art. 2252 c.c.), configurando così il requisito soggettivo dell'enunciazione suscettibile di autonoma tassazione.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 15751 del 5 giugno 2024)
Cass. civ. n. 10685/2023
Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina una modifica dell'atto costitutivo e la relativa deliberazione deve essere assunta, a pena di nullità, nel rispetto dell'art. 2252 c.c., e cioè - in mancanza di una diversa previsione statutaria - con il consenso di tutti i soci.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10685 del 20 aprile 2023)