Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa

Articolo 2209 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa

Procuratori

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli [2206] e [2207] si applicano anche ai procuratori [2196], n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso ^(1).

(1) Vedi nota 1 sub art.2203.

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