Articolo 2166 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa
Obblighi del concedente
Dispositivo
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145] ^(1).
(1) Quello che rileva, a differenza del contratto di mezzadria, è la persona del coltivatore nonchè la produttività del fondo.
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